IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2004);
  Visto  l'art.  3, comma 60, della citata legge 24 dicembre 2003, n.
350,  il  quale  prevede  che,  ai  fini del concorso delle autonomie
regionali  e  locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo
tra  Governo,  regioni  e  autonomie  locali da concludere in sede di
Conferenza  unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che  abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno  2003 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri
e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004;
  Considerato, in particolare, che l'art. 3, comma 60, della legge n.
350/2003   stabilisce   che   le   assunzioni   che   riguardano   le
amministrazioni  regionali,  le  province  e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto
di  stabilita'  interno  per  l'anno  2003  e  gli  enti del Servizio
sanitario  nazionale  debbono  comunque,  fatto salvo il ricorso alle
procedure  di  mobilita',  essere  contenute  entro  percentuali  non
superiori  al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi
nel  corso  dell'anno  2003,  ad  eccezione  delle  assunzioni per il
personale  infermieristico  del  Servizio sanitario nazionale, tenuto
conto,   in  relazione  alla  tipologia  di  enti,  della  dimensione
demografica,  dei  profili  professionali  del personale da assumere,
dell'essenzialita'  dei  servizi  da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla individuazione per le regioni e
per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale dei criteri e dei
limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2004;
  Visto  l'accordo  sancito,  nella  seduta del 20 maggio 2004, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art.
9,  comma  2,  lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
  Acquisiti  i  pareri  dei  Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'Interno  e  della  Salute  e  del  Dipartimento  per  gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente
con  note  n.  16590  del  22 luglio  2004,  del  21 giugno 2004, del
30 giugno 2004 e n. 1042/639 del 2 luglio 2004;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002,
concernente  Delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   in   materia   di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza
portafoglio avv. Luigi Mazzella;
                              Decreta:
                   Art. 1. Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge
24 dicembre  2003, n. 350 individua, per le amministrazioni regionali
e  per  gli  enti  e  le  aziende  appartenenti al Servizio sanitario
nazionale,  i  criteri  e  i  limiti per le assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  per l'anno 2004, in attuazione dell'accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 20 maggio 2004 in
sede di Conferenza unificata.
  2.  Le  regioni  e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle
medesime per i quali sussistano provvedimenti che dichiarano lo stato
di emergenza derivante da terremoti o calamita' naturali sono esclusi
dagli  adempimenti  previsti  dall'art.  3,  comma  60 della legge n.
350/2003.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto, ai sensi dell'art. 4,
comma  249,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale  ed  alle  province di Trento e Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
            Art. 2. Assunzione di personale nelle regioni
  1.  Per  l'anno  2004,  le  regioni,  nei  limiti  delle rispettive
dotazioni  organiche  determinate  ai  sensi della normativa vigente,
possono  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo indeterminato
entro  percentuali  non  superiori  ai limiti della spesa annua lorda
corrispondente   al  50  per  cento  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi nel corso del 2003.
  2.  Ogni  regione,  nel rispetto della programmazione triennale dei
fabbisogni  di  cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procede   autonomamente   nella   scelta   della  tipologia  e  della
distribuzione  di  personale da assumere, in relazione agli specifici
fabbisogni  ed  esigenze, tenendo conto dei profili professionali del
personale  da assumere, dell'essenzialita' dei servizi da garantire e
dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
  3.  Le  regioni  determinano,  inoltre,  gli  indirizzi applicativi
relativi  alle  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato, per
l'anno  2004,  per  i  rispettivi enti strumentali o dipendenti della
medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente decreto.
Art.  3.  Assunzione  di  personale negli enti del servizio sanitario
                              nazionale
  1.  Le  regioni,  fermo  restando  quanto  previsto dalla normativa
vigente  in  materia  di  determinazione  delle  dotazioni organiche,
possono  autorizzare,  per  l'anno  2004,  gli  enti e le aziende del
servizio  sanitario  nazionale  operanti nell'ambito della rispettiva
regione,  ad  assumere esclusivamente personale appartenente al ruolo
sanitario  a  tempo indeterminato entro il limite e secondo i criteri
stabiliti  dall'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350, e
comunque   entro   i   limiti   delle  risorse  finanziarie  previste
nell'Accordo  tra  Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto
2001.
  2.  Ogni  regione  nel  rispetto della programmazione triennale dei
fabbisogni  di  cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procede   autonomamente   nella   scelta   della  tipologia  e  della
distribuzione  di  personale da assumere, in relazione agli specifici
fabbisogni  ed  esigenze  degli  enti  e  delle  aziende del Servizio
sanitario  nazionale  operanti  nell'ambito  della  medesima regione,
tenendo  conto  dei  profili professionali del personale da assumere,
dell'essenzialita'  dei  servizi  da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  3, comma 60 della legge n. 350/2003, sono
escluse  dai  limiti  di  cui  al  comma  1 del presente articolo, le
procedure   di   mobilita'   nonche'   le  assunzioni  del  personale
infermieristico del servizio sanitario nazionale.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli
adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2004
                                           p. Il Presidente: Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
  registro n. 9, foglio n. 345